In Italia licenziare è difficile, rischioso e costoso. Le procedure sono assai complicate e gli ostacoli che frappongono ai datori di lavoro la normativa e, soprattutto, la giurisprudenza, sono tanti e difficili da superare, ecco perché noi di Studio Lo Voi crediamo sia fondamentale rivolgersi ad uno studio legale specializzato in licenziamenti collettivi. Spesso non è sufficiente nemmeno la rigida e precisa applicazione delle norme, perché la discrezionalità riservata ai Giudici è talmente ampia che anche la migliore delle procedure può essere comunque stravolta.
Il nostro studio è specializzato nell’organizzazione e gestione delle procedure di licenziamento, e in particolare di licenziamento collettivo ex legge 223/1991. Siamo in grado di unire conoscenza della materia e, soprattutto, esperienza, maturata in tanti anni di consulenza a imprese, che, loro malgrado, sono state costrette a ridurre il personale o anche a chiudere la propria attività (per le notazioni tecniche si veda www.altalex.com/documents/altalexpedia/2020/03/16/licenziamento-individuale e www.dirittierisposte.it/Schede/Lavoro-e-pensione/Licenziamento-e-dimissioni/licenziamento_collettivo_id1112530_art.aspx – fonte Wolters Kluver).
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Licenziamento collettivo per crisi aziendale
La legge 223/1991 sui licenziamenti collettivi regola procedure e criteri di applicazione anche nel caso di licenziamento collettivo per crisi aziendale. E’ necessario, infatti, rispettare rigide incombenze formali (convocazioni, termini, comunicazioni, determinazione dei criteri per l’individuazione del personale da licenziare) tutte obbligatorie ed il cui mancato rispetto determina la nullità (insanabile) dell’intero procedimento, con conseguenze economiche gravissime per il datore di lavoro. Dunque, quando deve procedersi a licenziamenti in genere, e a licenziamenti collettivi in particolare, bisogna rivolgersi ad avvocati specialisti in licenziamenti collettivi, in grado di predisporre e curare l’intera procedura (dall’avvio alla conclusione) con la necessaria capacità ed esperienza, al fine di prevenire ogni possibilità che la procedura possa essere annullata.
Quando le aziende possono procedere a licenziamenti collettivi?
E’ necessario ricordare che il licenziamento collettivo non è sempre sinonimo di crisi aziendale. Molto spesso le aziende decidono di licenziare solo per procedere ad una ristrutturazione, in conseguenza, magari, di una innovazione organizzativa o tecnologica che rende superflue determinate figure, prima invece necessarie. Quindi: quando le aziende possono procedere con i licenziamenti collettivi? E’ bene sapere che le procedure di licenziamento collettivo possono essere attivate solo quando si intendano effettuare almeno 5 licenziamenti. In caso contrario ci si limita ad un licenziamento “plurimo”, cioè al licenziamento di più figure, di numero inferiore a 5, in un periodo di tempo ristretto per la medesima causale. In tale ultimo caso la procedura sarà disciplinato dalla normativa sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (di tipo economico) di cui alla l. n. 604/1966, però con un particolare onere motivazionale. Il nostro studio legale specializzato in licenziamenti collettivi saprà come indirizzarvi durante l’intero iter.
Quali sono i doveri del datore di lavoro in caso di licenziamento collettivo per cessata attività?
I datori di lavoro spesso ritengono che il licenziamento collettivo conseguente alla decisione di procedere alla cessazione dell’attività sia più semplice e meno oneroso dal punto di vista procedurale: questo è forse l’errore più grande che si possa compiere. Nel caso di licenziamento collettivo per cessata attività i doveri del datore di lavoro e gli oneri procedurali sono esattamente gli stessi, ed anche in quel caso devono rispettarsi tutti gli adempimenti formali ed i termini, perché in caso contrario la procedura verrebbe comunque dichiarata illegittima. Studio Lo Voi infatti è uno studio legale specializzato in licenziamenti collettivi: riteniamo infatti che rivolgersi a professionisti con una comprovata esperienza sia oltremodo necessario per evitare di incorrere in problematiche di tale natura. Con tutte le conseguenze del caso anche se solo limitate al risarcimento, che comunque sarà molto oneroso potendo comportare sia il pagamento delle retribuzioni dal momento del licenziamento al momento della dichiarazione di annullamento dello stesso, ma anche il pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione.
Qual è la procedura di licenziamento collettivo?
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 4 della l. n. 223/1991, per poter avviare una procedura di licenziamento collettivo occorre avviare uno specifico iter di carattere consultivo, composto di due fasi:
- una necessaria in sede sindacale
- una eventuale, in sede amministrativa, durante le quali le parti (il datore di lavoro ed i sindacati) tentano di trovare soluzioni alternative al licenziamento.
Dunque, in questo tipo di procedimento, riveste un’importanza fondamentale la fase del confronto sindacale. Raggiungere un accordo con le sigle sindacali e le RSU o RSA aziendali può infatti risultare fondamentale sia perché consente di sanare ogni violazione della procedura sia in ordine alla definizione dei criteri per l’individuazione dei soggetti da licenziare, ma anche perché può diventare la base per un “accordo” individuale con i lavoratori interessati che, in quanto tombale, consente di evitare qualsiasi contenzioso e dunque il rischio legato alla decisione del Giudice.
Raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali è dunque non indispensabile (è possibile comunque concludere la procedura anche senza l’assenso delle parti sociali), ma assai importante. In questa fase soprattutto l’esperienza e la capacità pratica dello studio legale specializzato in licenziamento collettivo chiamato ad accompagnare l’azienda nella procedura, è di fondamentale importanza. Il risvolto pratico delle procedure di licenziamento è spesso più importante di quello formale.
Quali sono le conseguenze per un’azienda in caso di licenziamento collettivo illegittimo?
Le conseguenze sanzionatorie per le aziende in caso di vizi del licenziamento collettivo sono assai importanti. In generale, le conseguenze di un’azienda per licenziamento collettivo illegittimo sono regolate ai sensi del vigente art. 5, comma 3, della l. n. 223/1991.
Le ipotesi sono ben 3 diverse: si va dalla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni non godute dal momento del licenziamento al momento della reintegra oltre i contributi previdenziali, per il caso di nullità del licenziamento (per il caso omessa consegna delle comunicazioni obbligatorie compresa quella di licenziamento all’esito della procedura sindacale e/o amministrativa), alla conferma della risoluzione del rapporto di lavoro con condanna del datore di lavoro alla corresponsione della sola indennità risarcitoria onnicomprensiva, per un importo compreso tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (è il caso della violazione delle procedure sindacali di cui all’art. 4 della legge 223/1991 ad esempio per errata o mancata convocazione o per il mancato rispetto dei termini minimi). Infine vi è la reintegrazione nel posto di lavoro, con il pagamento delle mensilità di retribuzione non goduta oltre una indennità risarcitoria al massimo di 12 mensilità (per il caso di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare).
Come ben si vede si tratta di una procedura assai complessa, la cui inesatta esecuzione ha comunque conseguenze gravi per l’azienda. Per questo, si ribadisce, una assistenza tecnica qualificata del nostro studio legale specializzato in licenziamenti collettivi è di fondamentale importanza.