Numerosi Giudici del Lavoro (tra gli altri, Trib. di Fermo, Messina, Enna e Monza) hanno riconosciuto il valore abilitante al possesso congiunto di 24 C.F.U. (Crediti Formativi Universitari) e della laurea specialistica o di vecchio ordinamento.
In cosa consiste la novità?
Prima dei detti pronunciamenti, sulla base della costante interpretazione del dettato normativo vigente (D.Lgs. 59/2017) data dal Ministero, il possesso di laurea e dei 24 CFU (in base al D.M. 616/2017) consentiva solo l’accesso ai concorsi per il posto di docente in alternativa alla “abilitazione”.
Invece, sulla base della rilettura della medesima norma data dai Giudici del Lavoro, il possesso della laurea unitamente ai 24 CFU è equiparato, per effetto, al possesso dell’abilitazione e, dunque, consente all’aspirante docente l’iscrizione anche nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, c.d. G.P.S.., oltre che nelle graduatorie di istituto di seconda fascia.
Si tratta di una vera e propria rivoluzione della riforma delle procedure di accesso nella scuola introdotta in vari steps tra il 2015 ed il 2017 perché, di fatto, elimina la necessità di conseguire la abilitazione, finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS, per potere accedere alla 1° fascia delle GPS. Con sollievo (anche economico, oltre che di impegno) per centinaia di aspiranti docenti. Altro effetto derivante dai pronunciamenti anzidetti è l’apertura alla “stabilizzazione” (per effetto di assunzioni straordinarie senza concorso) di numerosi docenti che non hanno conseguito l’abilitazione attraverso i normali canali (idoneità ai concorsi o conseguimento dell’abilitazione per la frequenza delle scuole specializzate).
Ma perché i Giudici del Lavoro sono pervenuti a tale conclusione?
Essi hanno accolto una interpretazione della norma regolante le GPS che tiene conto della volontà del legislatore, tratta dalla lettura della legge delega (sulla cui base è stato poi approvato il D.Lgs. 59/2017), ma anche delle norme comunitarie cui, con quella delega, il Parlamento ha voluto dare attuazione. Questo complesso normativo permette di affermare, secondo i Giudici, che se laurea e 24 CFU sono stati ritenuti sufficienti per consentire di partecipare al concorso in sostituzione dell’abilitazione, egualmente devono consentire, al pari dell’abilitazione, l’iscrizione nella 1° fascia delle GPS, essendo quest’ultima, parimentivolta a fare conseguire l’incarico di docente (seppure a tempo determinato). In pratica se laurea e 24 CFU danno la possibilità all’aspirante di diventare docente a tempo indeterminato seppure in assenza dell’abilitazione, non sarebbe logico (e giusto) che i medesimi titoli non diano la possibilità allo stesso soggetto di accedere alle GPS, e dunque di insegnare quale docente a tempo determinato: si tratterebbe, infatti, di due posizioni uguali trattate in modo sostanzialmente ed illogicamente differente. Aggiunge, infatti, il Giudice che questa è l’unica interpretazione costituzionalmente possibile, perché “consente di evitare il contrasto della disciplina regolamentare nazionale con la normativa comunitaria (Direttive 2005/36/CE e 2013/55/CE), che, invece, non prevede nessun titolo abilitativo per l’insegnamento”.
A questo punto, alla luce di questo nuovo orientamento, essendo i termini per l’inserimento della domanda via web scaduti (O.M. 6/5/2022 n. 112), è opportuno che coloro che pretendono l’iscrizione nelle GPS, 1° fascia e scolastiche di seconda fascia, posto comune o di sostegno, inviino una apposita istanza cartacea secondo il MODELLO qui allegato (da completare e modificare in base alle proprie esigenze e condizioni). Se l’Amministrazione dovesse rispondere negativamente (cosa assai probabile) l’unica strada sarà il ricorso giudiziario. Chiaramente gli effetti decorreranno dalla richiesta ed è per questo che è importante inviarla. Il nostro studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento di cui doveste necessitare. Per contattarci potete accedere all’apposita area del nostro sito web.