condominio

Pagamento delle spese legali per il condomino ingiunto.

Il condomino moroso ingiunto è tenuto al pagamento delle spese legali del decreto ingiuntivo notificato presso l’ultima  residenza nota al condominio anche dopo aver estinto il debito con il condominio.

L’ingiunto  in fase di vendita del suo immobile, dopo aver pagato i rateai condominiali, ha  formulato tardiva opposizione dal decreto ingiuntivo , sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo  perché inviata a un vecchio indirizzo e pertanto riteneva di non dover pagare le  spese legali del predetto atto .

Il condominio ha dimostrato che il destinatario era stato più volte informato della questione attraverso e-mail e solleciti inviati dall’amministratore e che vi erano state comunicazioni

È stato riconosciuto il valore probatorio in giudizio delle comunicazioni elettroniche come lo scambio di e-mail In questo caso, l’amministratore condominiale ha presentato corrispondenza elettronica in cui il condomino moroso discuteva proprio delle somme dovute, dimostrando così la sua effettiva conoscenza dell’ingiunzione di pagamento.

La decisione conferma che non è sufficiente dichiarare di non aver ricevuto un atto giudiziario per annullare un decreto ingiuntivo: è necessario fornire prove concrete che giustifichino un’opposizione anche tardiva.

La Società tra Avvocati “LO VOI & BGF” nasce dall’esperienza, ormai trentennale, dello Studio Legale dell’Avv. Fernando Lo Voi. Una evoluzione necessaria per potere cogliere le sfide che la trasformazione, già in corso, del mercato dei servizi legali sta imponendo.

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