Una lavoratrice, dipendente nel settore della formazione professionale, è stata risarcita perché il Tribunale ha riconosciuto che il licenziamento disposto dall’ente era stato adottato oltre il termine previsto dalla contrattazione collettiva. Secondo la ricostruzione fornita dai nostri legali, confermata dal Tribunale, il datore di lavoro ha trasmesso il provvedimento di licenziamento solo il 28 febbraio, sebbene questo andava comunicato non oltre il 25 febbraio. Quindi veniva adottato con 3 giorni di ritardo.
Com’è noto, un datore di lavoro che vuole licenziare un proprio dipendente è tenuto a rispettare la procedura disciplinare prevista dallo Statuto dei Lavoratori e da ogni singolo contratto collettivo che può introdurre termini diversi. Il datore di lavoro che viene a conoscenza del fatto deve tempestivamente contestarlo per iscritto al lavoratore, che avrà fino a 5 giorni di tempo per produrre le proprie difese in forma orale o scritta. Trascorso questo termine, il datore di lavoro potrà adottare il licenziamento disciplinare e, per non invalidare l’intera procedura disciplinare, dovrà comunicarlo entro il termine perentorio previsto dalla contrattazione collettiva.
Se il datore di lavoro non rispetta la procedura, il licenziamento è inefficace e il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari ad una mensilità per ogni anno di lavoro, se il lavoratore è stato assunto dopo il 7 marzo 2015, o ad una indennità compresa tra 2,5 e un massimo di 12 mensilità se è stato assunto dopo il 7 marzo 2015.
Anche il ritardo di 3 giorni, seppure “lieve” è tale da violare la procedura prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Tribunale di Trapani ha, così, accolto la tesi sostenuta dai nostri avvocati e condannato il datore di lavoro al pagamento di 7 mensilità in favore della lavoratrice.